Il Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 marzo 2011 – recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE – stabilisce che il produttore di rottami metallici, ovvero il detentore che cede ad un altro detentore rottami metallici che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti – deve applicare ed implementare un Sistema di Gestione della Qualità conforme ai requisiti stabiliti all’art. 6 del Regolamento.
La certificazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (UE) n. 333/2011 è applicabile a tutti i produttori di rottami metallici, ovvero al detentore che cede ad un altro detentore rottami metallici che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti.
Il processo di certificazione prevede un audit presso il sito oggetto di verifica a seguito del quale, in caso di esito positivo, può essere deliberata la certificazione. Ogni tre anni, il sistema di gestione è oggetto di una verifica di riesame per confermarne la conformità ai requisiti previsti nel Regolamento.
La certificazione consente ai produttori/importatori di rottami metallici di ottemperare a quanto prescritto nel Regolamento (UE) n. 333/2011.
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